lunedì 23 luglio 2007

Archiviazione ottica sostitutiva: analisi della Risoluzione n. 161 del 9 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 161 del 9 luglio 2007, è tornata a chiarire gli aspetti ancora irrisolti della gestione dematerializzata dei documenti. Secondo l’Amministrazione finanziaria, non si possono conservare direttamente gli spool di stampa dei documenti analogici, anche se ricevuti con modalità informatiche, ma occorre procedere alla stampa dei documenti su supporto cartaceo, acquisendone successivamente l’immagine.
Si ritiene, però, che con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale allo spool, si genera un documento statico e non modificabile e quindi rilevante ai fini tributari.
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta di bollo sui documenti informatici, l’Agenzia ha chiarito che per registrazione si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dal complesso delle righe di dettaglio.
Risolta positivamente anche la questione relativa al sistema di firma HSM in modalità unattended, per cui ora si richiede solamente che il sistema sia in grado di generare una firma elettronica qualificata che garantisce la connessione univoca al firmatario. Infine, per ovviare al disallineamento temporale tra l’emissione giuridica del documento e l’invio della fattura al cliente, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di far decorrere il termine quindicinale per le fatture attive dalla data indicata in fattura e non dalla data di spedizione.
Nella risoluzione si ribadisce che l’unico soggetto responsabile della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti è il contribuente, anche quando il processo di conservazione è stato affidato in outsourcing.

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